ANNO, SEMESTRE E TRIMESTRE SCOLASTICO
RICONOSCIMENTO MIUR E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
RICONOSCIMENTO DEL MIUR E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
I nostri programmi si svolgono nel pieno rispetto delle normative italiane sul riconoscimento e il reinserimento dello studente a scuola. In Italia la legge prevede il riconoscimento del periodo di studi svolto all’estero in base al Decreto Legislativo n. 297/94 art.192 (Testo Unico sulla scuola) e alle successive circolari ministeriali: n. 181 del 17/3/97, n. 128 del 14/5/99 e n. 236 del 8/10/99 e Nota Prot. 843 del 10/04/2013. Il MIUR riconosce il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero e invita le istituzioni scolastiche a facilitare tali esperienze, chiarendo che non andranno considerate come periodi di assenza dalla scuola italiana. Secondo la normativa, al termine del periodo di studi all’estero, lo studente torna in Italia con il report di fine programma e lo presenta al Consiglio di classe.
Prima di avviare la procedura di selezione è consigliabile confrontarsi con il responsabile della mobilità scolastica presso il proprio istituto, e durante il programma all’estero è necessario essere in contatto con compagni/insegnanti della scuola italiana per studiare in parallelo i due programmi. Il Ministero della pubblica istruzione concede alle scuole ampia autonomia sulle modalità di reinserimento scolastico, quindi, prima di iniziare il periodo di studi all’estero, è consigliabile informarsi presso il proprio istituto su quali siano i criteri adottati in merito e sulla valenza in termini di crediti che avrà il periodo scolastico trascorso all’estero.
Riassumendo il MIUR stabilisce che:
1) Il periodo di studi svolto all'estero è da considerarsi parte integrante del percorso formativo/educativo;
2) Le scuole devono favorire le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutando lo studente in base alle conoscenze disciplinari, allo sviluppo di nuove competenze e capacità trasversali;
3) Le scuole sono invitate a dotarsi di una regolamentazione e di procedure che, nell'ambito del POF, traccino le linee guida per la definizione di modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
4) Le scuole devono, in caso di sospensione di giudizio, definire procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;
5) Le scuole sono invitate a identificare i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
6) Le scuole sono invitate ad esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese presenti nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Nella Nota Prot. si esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)
I recenti chiarimenti interpretativi del MIUR con prot.3355 del 28/03/2017 prevedono il riconoscimento di periodi di studio all’estero ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. Al punto 7 si precisa che le esperienze di mobilità studentesca all’estero sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione degli studenti.
La nota delinea, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.
Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.
Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all’estero. In ogni caso, al termine dell’esperienza all’estero, è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell’apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all’estero.
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