RICONOSCIMENTO MIUR ANNO SCOLASTICO, SEMESTRE SCOLASTICO E TRIMESTRE SCOLASTICO

 

RICONOSCIMENTO DEL M.I.U.R. e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Un'importante premessa da fare è che non sono molte le norme che regolano il percorso di studi svolto all'estero e che, con l'autonomia scolastica, le scuole “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.” (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2).
La principale normativa che regola il programma è:
Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 che per titolo: "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" - questa Nota Prot. sostituisce le precedenti Circ. MIn 181/1997 - 236/1999 - 59/2006.


I PRINCIPI CARDINE DI QUESTA NORMA SONO

1) Il periodo di studi svolto all'estero è da considerarsi parte integrante del percorso formativo/educativo;
2) Invita le scuole a dotarsi di una regolamentazione e di procedure che, nell'ambito del POF, traccino le linee guida per la definizione di modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica , identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per la mobilità scolastica, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
3) Chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi e agevolare la mobilità scolastica, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutando lo studente in base alle conoscenze disciplinari, allo sviluppo di nuove competenze e capacità trasversali;
4) Chiede alle scuole, in caso di sospensione di giudizio, di definire procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;
5) Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
6) Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese presenti nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Nella Nota Prot. si esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero;


ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

In base a precise circolari ministeriali, il periodo di studio svolto all’estero è riconosciuto dal nostro ordinamento e pertanto questa esperienza non interrompe il tuo percorso scolastico in Italia. Inoltre, con circolare del 2017 il MIUR ha dato chiarimenti interpretativi sulla legge 107 del Luglio 2015 in materia di Alternanza Scuola Lavoro. Qui di seguito uno stralcio dell'art. 7 della Nota 3355 del 28 marzo 2017:

Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.
La nota declina, inoltre, alcuni principi  da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero  significa  sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.
Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di  transizione  scuola lavoro,  diversamente  declinate  secondo  le  regole  previste  dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all’estero.
In ogni caso, al  termine  dell’esperienza all’estero, è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento  dell’equivalenza, anche  quantitativa, con  le esperienze  di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell’apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all’estero.

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Approfondimenti
Informativa art. 13 Reg. UE 679/2016
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