CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA VACANZE STUDIO 2024
PREMESSA: Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e comprensibile secondo quanto disposto dalla Direttiva UE "Pacchetti" 2302/2015 all'art. 7 comma 1 e costituiscono parte integrante del pacchetto vacanza-studio così come disposto dall'art. 6 comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contrattuali.
DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'ACCORDO: a) Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO; b) il Catalogo che contiene la descrizione del pacchetto turistico denominato vacanza-studio; c) la Scheda di Iscrizione; d) l'Estratto Conto/Conferma di iscrizione; e) il Codice Etico. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita del pacchetto, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il Catalogo, sia la Scheda di Iscrizione e le informazioni in questa contenute ed in particolare le Norme Comportamentali (cd. Codice Etico), sia le presenti Condizioni Generali di Contratto.
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E SUI CONTRATTI - GLOSSARIO
Le definizioni di cui al seguente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nei singoli contratti dell'Organizzatore:
Spese di apertura pratica: spese amministrative, di gestione e assistenza
Centro partner: centro gestito in collaborazione con un fornitore locale
Gestione Diretta: centro gestito direttamente da AVEC Education
Esta /Eta: tipologie di visti di ingresso turistico
Packed lunch: pranzo al sacco
All you can eat: servizio ristorante ‘a volontà’
Dossier di viaggio: documentazione completa di viaggio consegnata prima della partenza
High school: Scuola superiore
Local/International Coordinator: referente locale e punto di riferimento per gli studenti internazionali
Homestay Coordinator: referente locale che gestisce le famiglie d’accoglienza e i rapporti tra queste e gli studenti
Gadget: omaggio
Booking online: sistema digitale di sottoscrizione del contratto
1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici.
2) DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
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a)Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
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b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
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c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
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d) Circostanze inevitabili e straordinarie: situazione oggettiva (forza maggiore) fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze imprevedibili non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
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e)Difetto di conformità: è un inadempimento dei servizi turistici combinati nel pacchetto o del singolo servizio qualora venduto singolarmente;
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f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
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g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti nel contratto;
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h) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ai sensi dell'art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).
- 3) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO "VACANZA-STUDIO" (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) Codice del Turismo)
- Per pacchetto turistico denominato "vacanza-studio" si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ed una consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene richiamato il testo della norma):
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del Consumo).
4) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto Vacanza-studio o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/Venditore fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le seguenti informazioni:
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a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;
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b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
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c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
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d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
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e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
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f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
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g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
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h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
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i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
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2. Per i contratti di pacchetto Vacanza-studio di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al Codice del Turismo, e le informazioni di cui al comma 1.
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3.Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri del Viaggiatore e dell'Organizzatore che vengono assunti anche come obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto usati durante il viaggio, l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione, i programmi didattici, le visite e le escursioni verranno precisati nel programma riepilogativo della vacanza-studio che verrà trasmesso, prima della partenza, dall’Organizzatore unitamente all’accettazione della presente proposta ed ai documenti di cui all’art. 36, comma 8, Codice del Turismo.
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4.Relativamente alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al Viaggiatore di visitare il sito web www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri. Al fine del rilascio di visti e del rinnovo o rilascio di passaporti, sarà possibile attivare un servizio aggiuntivo con la sottoscrizione di un accordo autonomo con società competente e diversa dall'Organizzatore del presente pacchetto.
È fortemente consigliato (soprattutto in caso di epidemie, pandemie, eventi bellici, insurrezioni e calamità naturali) consultare la Centrale Operativa del Ministero degli Affari Esteri al numero 06/491115 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di destinazione.
5) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO vacanza-studio (ART. 36 Codice del Turismo)
La proposta di compravendita di pacchetto Vacanza-studio dovrà essere redatta sull'apposito modulo contrattuale fornito dall'Organizzatore su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Viaggiatore. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto Vacanza-studio si intende perfezionata ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con conseguente conclusione del contratto, con l'invio dell'estratto-conto finale. La scheda d'iscrizione potrà essere inviata con sottoscrizione autografa a mezzo mail o pec agli indirizzi dell'Organizzatore o, in alternativa, potrà essere compilata con il sistema di prenotazione online sul sito web del medesimo Organizzatore. In entrambi i casi la conclusione del contratto di pacchetto si perfezionerà definitivamente con il pagamento del primo acconto da parte del Viaggiatore secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distanza che, ai sensi dell'art. 45 del Codice del Consumo è "qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto" e pertanto non trova applicazione il comma 7 dell'art. 41 Codice del Turismo.
6) PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI
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Le parti concordano che i prezzi dei singoli pacchetti che verranno selezionati dal Viaggiatore sono quelli indicati nel Catalogo e riferiti alle varie tipologie e destinazioni.
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Il pagamento del prezzo deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione.
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Nella determinazione del prezzo del pacchetto sono considerati i seguenti servizi: trasporti, trasferimenti, sistemazione e trattamento, corso di lingua, programma ricreativo come indicato nei singoli centri.
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Nella determinazione del prezzo del pacchetto non sono considerati i seguenti servizi e spese: quota gestione pratica, assicurazioni, tasse aeroportuali, eventuali extra e quanto non indicato ne “la quota comprende del catalogo/programma fuori catalogo”.
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Si intendono per "spese di apertura e gestione pratica" i costi per l'apertura della posizione ed il compenso per la consulenza per il colloquio informativo finalizzato alla scelta della destinazione, alla tipologia del volo e dell'eventuale volo o trasporto alternativo di collegamento con l'aeroporto di partenza, all'assistenza prima e dopo l'accettazione della proposta fino all'invio dell'estratto conto finale, oltre alla consulenza per la stipula di eventuali polizze facoltative. Le spese di apertura e gestione pratica saranno trattenute dall'Organizzatore anche in qualsiasi tipo di recesso ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo, trattandosi di compenso per la consulenza e non di un servizio turistico.
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6.Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite costituisce ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1221 cod. civ. automaticamente in mora l'obbligato e decorso il termine di quindici giorni, persistendo l'inadempimento, il contratto si risolve di diritto, costituendo tale patto come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La risoluzione di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a mezzo e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore.
7) REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 Codice del Turismo)
Il prezzo del pacchetto Vacanza-studio è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in Catalogo, o programma fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
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1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi in questione) calcolati alla data sotto indicata per tutte le valute. Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero causare l'incremento della quota di partecipazione. In caso d'incremento superiore al 8% del costo del pacchetto, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO VACANZA-STUDIO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 Codice del Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico vacanza-studio del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico vacanza-studio ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL'ORGANIZZATORE (ART. 41 Codice del Turismo)
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1.Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.
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2. Il contratto di pacchetto turistico vacanza-studio può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
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3. Le penalità che saranno applicate dall'Organizzatore in caso di recesso prima della partenza da parte del Viaggiatore sono le seguenti:
20% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 30 gg. lavorativi dalla partenza
30% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 21 gg. lavorativi dalla partenza
50% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 14 gg. lavorativi dalla partenza
70% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 3 gg. lavorativi dalla partenza
Dopo il decorso di tali termini, indipendentemente dalla destinazione, non è previsto alcun rimborso.
In caso di gruppi le modifiche della composizione del gruppo o le modifiche dell'erogazione delle prestazioni didattiche non costituiscono motivo di recesso.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo di parziale deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 (art. 182) che disciplinano la forza maggiore nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circostanze di forza maggiore e forme alternative di rimborso - ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
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5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico vacanza-studio e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
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a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
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b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
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6 L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
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7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell'Organizzatore di rimborsare al Viaggiatore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.
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10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
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1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del Catalogo del viaggio - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
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2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
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3. I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Intermediario o all’Organizzatore.
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4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico vacanza-studio o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
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5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell'Organizzatore - online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vincolanti a meno che non facciano riferimento diretto a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. In particolare, le regole denominate "norme comportamentali" o "codice etico" disponibili con la documentazione pre-partenza o che, comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei paesi di destinazione, non equivalgono a semplici consigli ma, come è più dettagliatamente specificato nei singoli contratti, nei loro allegati e nei collegamenti ipertestuali (cd. hyperlink), rappresentano parte integrante del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
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6. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies del Codice del Turismo).
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7. Il Viaggiatore, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all’Organizzatore, all’atto della formulazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico vacanza-studio e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le richieste specifiche e personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione, nonché quelle informazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie particolari come la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere un'incidenza sull'esecuzione e sui costi del pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all’offerta standard dell’Organizzatore dovranno essere, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, preliminarmente riferite dal Viaggiatore ed accettate dall'Organizzatore. Qualora il Viaggiatore non avesse fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e durante l'esecuzione del pacchetto fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l'Organizzatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.
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In caso di necessità il Viaggiatore potrà rivolgersi al Rappresentante Locale dell’Organizzatore per eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del Rappresentante Locale verranno forniti unitamente ai documenti di cui all’art.36, comma 8, Codice del Turismo. Il Viaggiatore è tenuto a comunicare senza ritardo gli eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati durante l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 42 comma II del Codice del Turismo.
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Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno.
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Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turismo, l’Organizzatore, in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario di partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un comportamento all'insegna della cooperazione con l'Organizzatore in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
11. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 Codice del Turismo)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto Programma scolastico all'estero, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 cod. civ.
L'Organizzatore non è responsabile in caso di inadempimento di servizi diversi da quelli turistici come quelli, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, direttamente erogati da Compagnie di assicurazione, servizi finanziari e società che erogano servizi per la fornitura di visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto Programma scolastico all'estero.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto Programma scolastico all'estero, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 Codice del Turismo.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.
6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo, offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto Vacanza-studio se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo si applica il comma 5 della medesima disposizione normativa.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 42 Codice del Turismo.
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12. Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente ad un grave inadempimento imputabile a dolo o colpa di quest'ultimo o alla mancata osservanza di norme pubbliche precettive (norme di diritto interno dei paesi ospitanti) o regolamentari private (ad esempio, violazione di regolamenti interni di scuole o college) previste nei paesi di destinazione, l'Organizzatore ha diritto di imputare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo contrattualmente concordato oppure, in caso di alternative, nel luogo più vicino a quello di partenza o contrattualmente concordato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
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13. L’Organizzatore, compatibilmente con la tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore e con le norme regolamentari della struttura straniera che lo ospita per le attività didattiche, per il college dove eventualmente alloggia, presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
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14. L'Organizzatore può richiedere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
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15. L'Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 del Codice del Turismo, risponde dei danni arrecati allo studente a causa dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che il danno sia imputabile alla responsabilità dello studente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza che l'Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i college, per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto oppure occasionate da malattie, epidemie, pandemie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. Qualora il predetto pacchetto venisse venduto attraverso l'intemerdiazione di un'agenzia di viaggio, queste ultime assumeranno la responsabilità del venditore disciplinata dall'art. 50 del Codice del Turismo.
12. ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 Codice del Turismo)
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1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
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2. Per le polizze richieste obbligatoriamente da Scuole straniere o strutture ospitanti, l'Organizzatore avrà soltanto eventualmente l'onere di fornire informazioni in merito alle polizze e alle condizioni generali di contratto che verranno richieste da Scuole o strutture ospitanti e non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto, all'esecuzione ed alla risoluzione di questi come di ogni contratto assicurativo in quanto i servizi assicurativi non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice del Turismo.
13. PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VIAGGIATORE (ART. 47 Codice del Turismo).
1. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico vacanza-studio sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore.
3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
14. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Regolamento CE 2111/2005.
15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
POLIZZE ASSICURATIVE
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Polizza RC: UNIPOL SAI NR 1/85078/319/174248948
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Insolvenza e Fallimento: SECURE TRAVEL NR 2023-0406-2-0200
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Polizza annullamento (facoltativa): NOBIS FILO DIRETTO / ALLIANZ GLOBY GIALLO / GUARD ME-AXA
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Polizza medico/bagaglio: GUARD ME-AXA / NOBIS FILO DIRETTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ragione Sociale Organizzatore: AVEC EDUCATION SRL
Sede legale: Via Yser, 8 - 00198 Roma
Tel: 06 83983220
Cod. REA. RM 1603829 - Partita IVA 15634811002
Pec: aveceducation@legalmail.it
SITO WEB: www.avec-education.com
VALIDITA' DEI PROGRAMMI E DELLE TARIFFE
I programmi AVEC Education contenuti nel Catalogo sono validi: dal 01/11/2023 al 31/10/2024. QUOTE: Le quote di partecipazione sono espresse in euro anche per le destinazioni che non adottano tale valuta. In tal caso la quotazione è stata effettuata in base al valore di cambio medio di settembre 2023.
IMMAGINI E FOTO
Si precisa che all’interno delle schede/offerte alcune immagini non sono riferite alle strutture pubblicate in specifico ma bensì sono da ritenersi “generiche” e non attinenti specificatamente alla struttura scolastica o agli alloggi, ma alla sola “zona”. Le foto che pubblicheranno gli studenti sulle chat dell'Organizzatore dovranno attenersi alla Netiquette della Chat e non dovranno in alcun modo offendere o ridicolizzare persone o istituzioni.
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